Con la delibera n. 1 del 10 gennaio 2024 l’ANAC conferma l’illegittimità della clausola che preveda quale requisito di ammissione una sede operativa nel territorio.
<<(..)Nel caso in esame, la disponibilità del sito di conferimento entro il raggio di 10 km è previsto quale requisito di partecipazione, condizionante l’accesso alla procedura selettiva (come anche ribadito in sede di FAQ dalla stazione appaltante). Tale clausola appare illegittima e all’evidenza limitativa della concorrenza in quanto, come visto, nel rinnovato quadro normativo e sulla base della più recente giurisprudenza, la clausola territoriale pare poter assumere rilievo esclusivamente quale elemento premiale ai sensi dell’art. 108 co. 7 d.lgs. 36/2023. Infatti, anche laddove la stazione appaltante avesse voluto introdurre la clausola di territorialità quale requisito di partecipazione, la stessa sarebbe comunque illegittima in considerazione della sua lesività in concreto per la concorrenza (..).>>
Link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-1-del-10-gennaio-2024