Come noto, con il Nuovo Codice, è stata estesa ai contratti di partenariato l’applicazione della norma sugli incentivi tecnici.
Nei contratti di partenariato può, tuttavia, accadere che l’importo a base di gara (1) non sia indicato in quanto il concessionario non percepisce alcun corrispettivo da parte dell’Amministrazione e pertanto sorge il dubbio su quale debba essere la base di calcolo per gli incentivi tecnici.
Sul punto si è espressa la Corte dei conti con deliberazione del 21.09.2023 n. 187:
L’art. 45, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
Il comune aveva indicato che nel caso dei partenariati può accadere che l’importo posto a base delle procedure di affidamento non sia espressamente indicato, vista, da una parte, la particolare modalità di calcolo del loro valore, e, dall’altra, la natura composita delle attività demandate al concessionario, il quale, nel caso di concessioni calde, non percepisce alcun corrispettivo da parte dell’amministrazione committente.
La Corte dei conti ha chiarito che, ai sensi dell’art. 179 del D. Leg.vo 36/2023, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione (o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione) ed è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione.
Secondo le predette disposizioni, dunque, il valore della concessione (tipologia di contratto definito dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato come figura contrattuale di default del partenariato pubblico privato) deve essere presente e stimato al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione.
(1) nel nuovo codice si parla in realtà di importo a base dell’affidamento (così aprendo l’istituto anche agli affidamenti diretti come emerge espressamente dalla relazione illustrativa: <<Il comma 1 stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all’appalto. Si superano, in tal modo, le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti.>>)