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A.1. – Se per errore viene pubblicato in PCP un dato non corretto come posso richiedere la variazione di quel dato?
I dati comunicati in PCP vengono automaticamente pubblicati per assolvere agli oneri di pubblicità legale dei contratti pubblici, di conseguenza non è possibile rettificare un dato senza pregiudicare lo svolgimento dell’appalto stesso. Pertanto è ammissibile la variazione del dato soltanto attraverso le consuete procedure di correzione tipiche degli atti amministrativi.
A.2. – Se la documentazione amministrativa è corretta ma per mero errore materiale è stato inserito un dato difforme da quello previsto come posso procedere alla rettifica del dato incoerente?
Quanto riportato nella piattaforma di e-procurement utilizzata per la registrazione dell’appalto è automaticamente pubblicato (che si ricorda assume valenza di pubblicità legale alla stregua della vecchia pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). In questi casi si deve per forza procedere alla pubblicazione di una rettifica all’atto pubblicato in precedenza.
A.3. – Un ente privato è tenuto ad adeguarsi alla delibera ANAC-MIT n.582/2023 e, in caso affermativo, a quale piattaforma, il cui elenco è presente sul sito ANAC, deve rivolgersi?
Nel caso in cui l’ente privato affidi contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, è soggetto all’applicazione delle disposizioni della parte II del codice sulla digitalizzazione e alle indicazioni fornite con gli atti dell’Autorità. In tal caso, dovrà svolgere le gare ricorrendo ad una qualsiasi delle piattaforme certificate presenti nell’Elenco tenuto dall’ANAC.
A.4. – La digitalizzazione si applica anche alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi operanti nei settori speciali?
Si, la disciplina della digitalizzazione delineata dal Codice negli articoli da 19 a 36 (Parte II del Libro I) è richiamata dall’art. 141, comma 3, lettera c), del Codice tra le norme applicabili ai contratti di cui al Libro III (Dell’appalto nei settori speciali). Il richiamo non prevede eccezioni a favore di particolari categorie di soggetti.
A.5. – È previsto un periodo iniziale di applicazione della digitalizzazione in via sperimentale?
No, come previsto dall’art. 225, comma 2, del Codice, la disciplina della digitalizzazione delineata negli articoli da 19 a 36, già vigente dal 1° aprile 2023, ha acquistato piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. A partire da tale data il nuovo regime ha sostituito a tutti gli effetti quello previgente.
BDNCP – Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
B.1. – Come si fa la comunicazione delle varianti?
La comunicazione all’ANAC delle varianti va effettuata con la stessa modalità utilizzata per acquisire il CIG associato a quella specifica procedura, dunque mediante il sistema Simog, in caso di CIG acquisiti attraverso tale sistema, o mediante le piattaforme digitali certificate, in caso di CIG acquisiti mediante PCP. Come precisato nel Comunicato ANAC-MIT del 13 dicembre 2023, non sono più valide le indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente ANAC del 23 novembre 2016, recante “Trasmissione delle varianti in corso d’opera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016”.
B.2. – Come sarà effettuata la pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP a partire dal 1° gennaio 2024?
La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del MIT, anche dopo il 1° gennaio 2024, in quanto tale piattaforma rientra tra quelle di approvvigionamento digitale certificate. Per accedere a tale piattaforma è possibile utilizzare il seguente link.
B.3. – Quali fasi di un appalto/concessione devono essere obbligatoriamente gestiti per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitali certificate?
Tutte le fasi (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) devono essere gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o più fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o l’ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell’ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto.
B.4. – Quali sono i casi di sola tracciabilità individuati nell’aggiornamento della determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per i quali ai sensi della delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 è possibile utilizzare l’interfaccia WEB messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG?
Si ricorda che l’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 prevede che gli obblighi di tracciabilità si applicano oltre ai soggetti individuati dal Codice, che per le procedure di affidamento e di esecuzione devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento certificate, ai «concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici». Con la delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, alla quale si rimanda, l’Autorità ha provveduto ad aggiornare la determina n. 4/2011 e a individuare le ulteriori ipotesi rispetto a quelle disciplinate dal Codice per le quali è necessaria l’acquisizione del CIG, che può essere effettuata mediante interfaccia WEB.
Per le fattispecie di seguito indicate si può procedere tramite interfaccia WEB, fermo restando che, in caso di dubbio, fa fede quanto contenuto nella citata delibera:
1) presenza di disposizioni speciali che impongono la tracciabilità dei relativi flussi finanziari, come previsto, ad esempio, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/9/2021 per i contratti finanziati con le risorse del PNRR;
2) affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
3) pagamenti che, nell’ambito di “appalti pubblici di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un’associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, siano eventualmente eseguiti in favore di soggetti terzi, al di fuori del perimetro pubblico, come nel caso di subappalti e subaffidamenti in favore di soggetti privati;
4) acquisizione di materiali o di beni, e gli affitti o noli, nello svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta;
5) istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore, che rappresentano fattispecie estranee rispetto al codice dei contratti pubblici;
6) prestazioni di servizi sociali e socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia;
7) concessioni di beni demaniali, quando, al di là del nomen iuris, sia individuabile una prevalenza della componente di servizi.
In ogni caso, è possibile acquisire il CIG tramite interfaccia WEB in tutti i casi in cui sussiste un obbligo di tracciabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 (quindi quando c’è passaggio di denaro pubblico collegato all’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici) ma la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione del Codice (ad esempio, appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici), oppure non vi è l’obbligo di utilizzare le piattaforme.
B.5. – Le stazioni appaltanti che hanno dichiarato di essere esonerate dalla qualificazione ai sensi dell’art. 62, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, devono dichiarare la disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata entro il 31/1/2024?
No, non è prevista la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei soggetti che hanno dichiarato di essere esonerati dalla qualificazione, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).
B.6. – Quali contratti hanno l’obbligo di acquisizione del codice CIG per l’assolvimento degli obblighi comunicativi verso l’Autorità?
E’ necessaria l’acquisizione del CIG per tutti i contratti di appalto o di concessione, inclusi gli affidamenti diretti, nei settori ordinari e speciali, di qualsiasi importo, secondo quanto riportato nella Delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023. Per i contratti estranei ed esclusi dall’applicazione del codice si applicano le indicazioni contenute nella Delibera n. 584 del 19/12/2023.
PAD – Piattaforme di approvvigionamento digitali certificate
C.1. – I CIG presi sulle piattaforme di approvvigionamento vanno ancora perfezionati?
Per gli affidamenti successivi al 1° gennaio 2024 non è più necessario il perfezionamento del CIG.
C.2. – I CIG presi su Simog nel periodo transitorio vanno perfezionati?
È consentito il perfezionamento dei CIG acquisiti mediante il sistema Simog, nel periodo transitorio, solo se riferiti a procedure i cui bandi sono stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023.
C.3. – Chi non dispone ancora di una PAD come può procedere alla acquisizione del CIG e alla comunicazione delle fasi del ciclo di vita di un contratto?
Le Amministrazioni che non dispongono di una piattaforma digitale certificata possono avvalersi, previo accordo, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato. L’elenco delle piattaforme digitali certificate è consultabile al seguente link.
C.4. – Come dovranno essere tracciate le procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024?
La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024.
C.5. – I soggetti aggregatori, qualificati di diritto e che non hanno pertanto presentato domanda di qualificazione, devono comunque comunicare la disponibilità di piattaforme a pena della decadenza della qualificazione? in caso affermativo, con quali modalità. Nel caso riportato hanno provato ad accedere al Servizio AUSA, ma non hanno trovato la sezione apposita.
No, non è prevista la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei soggetti qualificati di diritto, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).
C.6. – Come faccio ad accedere alle piattaforme di e-procurement interconnesse con la PCP?
In realtà qualsiasi stazione appaltante potrebbe dotarsi di una piattaforma di e-procurement che però dovrà essere certificata presso AGID. Le amministrazioni che non si dotano di piattaforme di e-procurement, possono accedere alla PCP attraverso le piattaforme di e-procurement, di cui sono titolari altri soggetti, regolarmente registrate presso AGID. L’elenco delle piattaforme digitalizzate interconnesse con la PCP dell’Autorità è rinvenibile al link.
C.7. – Per aderire all’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate occorre effettuare la procedura di qualificazione?
No. Anche per i soggetti non qualificati è obbligatorio l’utilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. La disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale è in ogni caso un requisito necessario per la qualificazione ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 6, comma 4 dell’All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023.
C.8. – Per aderire all’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate è necessario iscriversi all’AUSA?
Sì.
C.9. – A quali condizioni la disponibilità di una piattaforma digitale consente l’assolvimento del requisito di qualificazione riguardante la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del Codice, requisito obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2024 ai sensi dell’articolo 4, comma 5 e dell’articolo 6, comma 4 dell’All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023?
Ai fini della qualificazione, la piattaforma digitale deve essere nella “disponibilità” dell’amministrazione e deve essere “certificata”. In riferimento al requisito di “disponibilità”, si rimanda ai chiarimenti forniti con la FAQ n. 8 pubblicata sul sito dell’ANAC (servizio Qualificazione).Rispetto al requisito della “certificazione”, si chiarisce che, in base al Comunicato (Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023) pubblicato al seguente link, possono essere considerate come certificate “le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023) il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023). Le predette piattaforme “devono essere iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. A tal fine sarà possibile verificare l’Elenco accedendo al seguente link a partire dal 18 dicembre 2023”.
Ai fini della qualificazione, la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata avente le caratteristiche sopra specificate deve essere dichiarata, dai soggetti tenuti alla qualificazione, in fase di compilazione del modulo di domanda di qualificazione. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che si sono qualificate in data anteriore al 31.12.2023 sono tenute, entro il 31 gennaio 2024, a comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del Codice secondo le modalità specificate nella FAQ n. 9 (servizio Qualificazione), come chiarito con l’avviso pubblicato nel sito dell’ANAC al seguente link. In caso di mancata comunicazione, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà.
Acquisizione CIG
D.1 – Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro è necessaria l’acquisizione del CIG?
Sì. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/9/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro è necessaria l’acquisizione del CIG attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.
D.2 – Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, si può ancora acquisire il codice SmartCIG?
No, non è più previsto il rilascio di SmartCIG. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/09/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro è necessaria l’acquisizione del CIG attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.
D.3 – Per gli affidamenti nel settore della difesa e sicurezza ai sensi del d.lgs. n.208/2011, c’è l’obbligo di acquisizione del codice CIG e dell’assolvimento dell’obbligo informativo?
Gli affidamenti dei contratti nel settore della difesa e sicurezza, ai sensi del d.lgs. n.208/2011 sono sottoposti all’obbligo di acquisizione del CIG e all’obbligo comunicativo dei dati alla BDNCP secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 584 del 19/12/2023. Nel caso in cui si debba procedere alla pubblicazione sul TED e in ambito nazionale, è necessario ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata che trasmette alla BDNCP le apposite schede, dedicate agli appalti di cui al d.lgs. 208/11.
D.4 – In merito alla procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 5.000 euro per i quali, ai sensi della legge 145/2018, non è necessario rivolgersi alla piattaforma “acquisti in rete”, occorre comunque utilizzare una piattaforma certificata o procedere accedendo ad “acquisti in rete”?
La norma richiamata, precedente alle disposizioni contenute nel nuovo Codice, non esenta le stazioni appaltanti dall’utilizzo delle piattaforme digitali. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano, dunque, le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/09/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP, oltre alle piattaforme digitali.
FVOE – Fascicolo virtuale dell’operatore economico
E.1. – È ancora necessario per un operatore economico generare il PassOE?
No, non è più necessario considerando che le verifiche dei requisiti verranno effettuate tramite FVOE 2.0, che, a partire dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il sistema AVCPass, cui era strumentale il PassOE. Le modalità operative sono descritte all’articolo 5 della Delibera n. 262/2023.
Pubblicità legale
F.1. – La stazione appaltante può avvalersi di servizi di intermediazione per la pubblicazione di bandi ed esiti di gara?
No, in quanto la pubblicazione avviene esclusivamente per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.
F.2. – Quali sono le modalità utilizzabili per assolvere gli oneri di pubblicazione sul TED?
Gli oneri di pubblicazione sul TED vengono assolti attraverso la comunicazione dei dati necessari sulla piattaforma digitalizzata.
F.3. – Con la presente si chiedono chiarimenti in merito alle pubblicazioni di Rettifiche al bando/documenti di gara per procedure in corso e avviate entro il 31/12/2023. Dove pubblico, a livello nazionale, l’avviso di rettifica di un bando di gara pubblicato prima del 1° gennaio 2024?
L’avviso di mera rettifica del bando va reso noto con le stesse forme di pubblicità dell’atto rettificato e, dunque, l’avviso di rettifica di bandi pubblicati prima del 1° gennaio 2024, a livello nazionale, assolve l’obbligo di pubblicità legale tramite la pubblicazione su GURI.
F.4. – Per gare concluse entro il 31/12/2023, essendo venuto meno, a partire dal 1° gennaio 2024, il regime transitorio di pubblicità legale per i bandi di gara e i correlati avvisi di cui all’articolo 225, co. 1, del D.lgs. n. 36/23, è corretto pubblicare l’avviso di gara esperita sulla GU 5 Serie Speciale – Contratti Pubblici oppure invece bisogna utilizzare la BDNCP?
Come chiarito nella Delibera n. 582/2023, Anac pubblica attraverso la BCNCP i dati comunicati tramite SIMOG relativi all’aggiudicaizione di gare indette fino al 31 dicembre 2023. In questi casi le stazioni appaltanti devono assicurare l’invio tempestivo dei dati, e comunque entro il termine stabilito dalla norma (art. 111, d.lgs. n. 36/2023) per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale. Le stazioni appaltanti sono anche tenute a garantire la completezza e la correttezza dei dati inviati.
F.5. – Se ho inviato il bando al TED ai fini della pubblicazione sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023, come adempio gli obblighi di pubblicità a livello nazionale? E’ ancora valida in questo caso la pubblicazione del bando su GURI in una data a partire dal 1° gennaio 2024?
Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, la pubblicità del bando a livello nazionale su GURI continua a soddisfare gli obblighi di pubblicità legale anche dopo il 31 dicembre 2023 solo per quelle gare che sono state avviate entro tale data. Per gare “avviate” devono intendersi quelle gare il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023. In questo caso il bando può essere pubblicato in GURI anche in una data a partire dal 1° gennaio 2024 e tale pubblicazione soddisfa gli obblighi di pubblicità legale. Se invece il bando è stato solo inviato al TED ma non anche pubblicato su GUUE entro il 31 dicembre 2023, la gara rientra nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e il bando deve essere pubblicato a livello nazionale tramite la BDNCP. In questo caso l’eventuale pubblicazione del bando su GURI non assolve gli obblighi di pubblicità legale.
F.6. – Come posso pubblicare su BDNCP il bando che ho inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicato su GUUE solo dopo tale data?
Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, per pubblicare sulla sezione della BDNCP dedicata alla pubblicità legale un bando inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicato su GUUE a partire dal 1° gennaio 2024 occorre procedere in autotutela al ritiro del bando e all’impostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la BDNCP, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.
F.7. – Se ho inviato al Poligrafico un bando soggetto al solo obbligo di pubblicità in ambito nazionale entro il 31 dicembre 2023, l’eventuale pubblicazione su GURI successiva a tale data è valida?
Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, in questo caso la pubblicazione su GURI non assolve l’obbligo di pubblicità legale e il bando deve essere pubblicato tramite la BDNCP. Per potere pubblicare tramite BDNCP, occorre procedere in autotutela al ritiro del bando e all’impostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione tramite interoperabilità, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.