L’articolo 128 dedicato agli affidamenti per i servizi alla persona non richiama né espressamente né –sembrerebbe- implicitamente o in via mediata il principio di rotazione.
- A conferma di ciò la relazione illustrativa: << Con la disposizione in esame si è inteso, per ragioni di chiarezza e di coerenza, dedicare un apposito articolo ai servizi assoggettati al c.d. regime intermedio di cui all’attuale art. 142, commi 5-bis e seguenti, introdotto dal decreto legislativo n. 56/2017. La scelta è stata anche di ordine terminologico, con il complessivo riferimento ai ‘servizi alla persona’, espressamente elencati, all’interno del comprensivo genus, al comma 2 (e richiamati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014).
Si segnala peraltro, per la sua attitudine innovativa, la previsione del comma 8, con la quale – relativamente agli affidamenti di servizi alla persona inferiori alla soglia europea – si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza, e gli obblighi di tenere conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, e di promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. Si è inteso, con ciò, recepire le diffuse istanze degli operatori del settore, con particolare riferimento alla obiettiva criticità dell’attuazione, nei settori in questione, del principio di rotazione.>>
- In tal senso si possono leggere anche le Slide pubblicate dall’ANCI del 10 luglio 2023 : << All’affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alle soglie europee non trova applicazione il principio di rotazione, in quanto ritenuto contrastante con il principio di continuità dei servizi, ma i principi del comma 3 (art. 76 Direttiva appalti).>>.
Fermo restando quanto sopra è consigliabile operare sempre con cautela e previa adeguata motivazione, anche in considerazione del grado di confusione che ancora sussiste in merito al Nuovo Codice testimoniato, tra l’altro, proprio in materia di servizi sociali, dal Parere del MIT parere 5 luglio 2023, n. 2103, (https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2103)
<Aggiornamento>
Sul punto si veda la pronuncia del TAR Catania n. 1370 del 11.04.2024: