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Deroga alla qualificazione in caso di utilizzo di strumenti di negoziazione messi a disposizione da CUC qualificate?

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L’articolo 62, comma 6, lettera c, del D. lgs. 36/2023, dispone << Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo (..)procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; 

L’articolo 3, comma 1, lettera dd, definisce gli <<strumenti di negoziazione>>:  strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;

3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

Rientrano all’interno del punto 4, le piattaforme regionali e anche il MePA.

Dalla formulazione di cui sopra sembrerebbe proprio di si.

Sembra quindi configurarsi una deroga al sistema della qualificazione per gli di affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro purché si utilizzino gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.


In sostanza, anche le Amministrazioni non qualificate, alle condizioni di cui sopra (art. 62, comma 6, lett. c), potranno seguire affidamenti per:

– Servizi e forniture, fino a 221.000,00 €;

– Servizi per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, fino ad euro 750.000;

– Lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro.


Sul punto si è pronunciata anche l’ANAC con Comunicazione del 20 giugno 2023: <<Si rende noto, inoltre, che le Stazioni appaltanti non qualificate, sia quelle che non superano il livello minimo previsto dall’Allegato II.4, sia quelle che per motivazioni di carattere organizzativo ritengano di non avviare sin da subito il processo di qualificazione, possono in ogni caso svolgere attività contrattuale (e quindi non subiranno alcun blocco del CIG) in base alle previsioni di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c) e lettera d) del Codice, ove è espressamente previsto, tra l’altro, che: «c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della Stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la Stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali.>>.

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