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Quando la cooperazione tra Amministrazione non rientra nell’ambito di applicazione del Codice: L’art. 7, comma 4.

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L’articolo 7, comma 4, del Nuovo Codice (d. lgs. 36 del 2023) dispone:

<<La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.>>

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Correttivo

Correttivo: qualificazione stazione appaltanti. Abbassata la soglia di rilevanza dei CIG di lavori (da 500.000) a 150.000 e modificato il periodo di riferimento ora individuato nel quinquennio precedente la data di inizio il biennio di qualificazione (e non più al quinquennio precedente al 31.12.2022). Si ma ancora l’ANAC non ha aggiornato la piattaforma.

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