Il nuovo codice prevede due ipotesi generali di esecuzione anticipata ai commi 8 e 9 dell’articolo 17.
-A- l’esecuzione anticipata facoltativa per “motivate ragioni” (novità del Nuovo Codice);
-B- l’esecuzione anticipata obbligatoria nei casi di urgenza di cui al comma 9 (<<L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.>>)
Non è chiarissimo se nel sottosoglia sia stata confermata o meno, col nuovo codice, l’esecuzione anticipata senza alcuna motivazione (vigente in regime di semplificazioni ex art. 8, comma 1, lett.a: << è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza (..)>>).
Sembrerebbe di si.
-Così l’articolo 50, comma 6: <<Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto>>
-Inoltre, l’art. 17, comma 8, prescrive <<Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.>>.
-Così la relazione illustrativa al codice: <<Il comma 6, nell’ottica della liberalizzazione e semplificazione, estende senza limiti l’esecuzione anticipata del contratto senza condizionarla all’esistenza dei requisiti di urgenza, come, invece, accade attualmente.>>.
Una prima considerazione riguarda le verifiche dei requisiti.
Con il nuovo codice, non esistendo più l’aggiudicazione nelle more delle verifiche, l’esecuzione anticipata si potrà avere solo dopo le verifiche (a differenza del precedente regime semplificazioni in cui l’art. 8, co. 1, lett. a, prescriveva espressamente la possibilità di esecuzione anticipata nelle more delle verifiche).
Una seconda considerazione riguarda l’opportunità , in osservanza del generale principio di motivazione di cui all’art. 3 della L. 241 del 1990 (e a maggior ragione, in un periodo di “incertezza” circa il portato di talune disposizioni del Nuovo codice), di motivare comunque -almeno succintamente- l’esecuzione anticipata del contratto.
Francesco Bertelli