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Per gli appalti PNRR si può procedere con aggiudicazione nelle more di verifica dei requisiti?

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Come noto, con il nuovo codice (d.lgs. 36/2023) non è più prevista l’aggiudicazione nelle more di verifica dei requisiti.


È altrettanto noto che il nuovo codice dispone un regime speciale per gli appalti PNRR (articolo 225, comma 8, del d.lgs. 36 del 2023: <<In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018>>).

Molte Amministrazioni si stanno domandando se per gli appalti PNRR avviati in vigenza del nuovo codice si possa, per ragioni di speditezza connesse alla necessità di rispettare le tempistiche dei finanziamenti, procedere con l’aggiudicazione nelle more delle verifiche.

Sul punto la NOTA IFEL (“Guida per orientarsi tra Nuovo Codice, norme derogatorie e PNRR”) a pagina 13  tra le Norme semplificatorie che continuano ad applicarsi ai soli appalti PNRR dopo il 01/07/2023 e fino al 31/12/2023: <<l'”articolo 8, D.L. n. 76/2020 il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall’art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, a tenore del quale “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza/ l’esecuzione dell’appalto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti”. La norma, letta in relazione al nuovo codice (art. 17, comma 5) assume un significato qualitativamente difforme rispetto alla sua precedente funzione: infatti, in relazione al precedente codice, la norma in oggetto statuiva semplicemente una individuazione “ex lege” dell’urgenza degli appalti PNRR senza quindi necessità di motivazione in relazione alla specifica fattispecie; nel regime del nuovo codice assume invece il ben diverso significato di deroga rispetto all’obbligo di verifica dei requisiti dell’OE prima della formalizzazione dell’aggiudicazione. Dunque, nel caso di appalti PNRR è possibile “ex lege” procedere all’aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara e provvedere all’esecuzione dell’appalto già in questa fase. Giova ricordare che l’art. 17 del nuovo codice, nel disciplinare le fasi delle procedure di affidamento, stabilisce invece che l’organo preposto a disporre l’aggiudicazione, possa provvedervi solo “dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente”. Conseguenza ulteriore consiste nel fatto che, con il nuovo codice, l’aggiudicazione è immediatamente efficace. Nelle procedure PNRR, invece, l’integrazione di efficacia può essere rimandata al momento in cui sono completate le verifiche sulle dichiarazioni presentate in sede di gara. Ad avviso di chi scrive è opportuno che negli appalti PNRR aggiudicati nelle more delle verifiche, sia disciplinata la loro efficacia nei confronti dell’amministrazione, specificando se e quali effetti e conseguenze giuridiche produce per l’amministrazione il predetto atto: ciò per la semplice ragione che l’abrogazione del codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 32 ivi contenuto cancella ogni riferimento legislativo rispetto al rapporto tra approvazione del provvedimento e sua efficacia.>>

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