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Chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull’utilizzo della co-progettazione nell’ambito del PNRR

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Chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull’utilizzo della co-progettazione nell’ambito del PNRR.


1. L’affidamento dei lavori infrastrutturali e l’erogazione dei servizi possono essere affidati ad un ETS identificato ai sensi degli artt. 55 e ss. del Codice del Terzo Settore?
R: in considerazione dello stretto legame funzionale che intercorre tra la componente infrastrutturale e le attività di interesse generale da svolgersi nell’immobile oggetto dell’intervento, si ritiene possibile ricorrere all’istituto della co-progettazione anche per la realizzazione di interventi di riqualificazione o di ristrutturazione edilizia.

2. Nei casi di cui al punto n. 1, può l’ETS a sua volta individuare un soggetto terzo a cui attribuire la realizzazione dell’intervento infrastrutturale?

In tali ipotesi, in ragione della particolare natura e delle finalità istituzionali degli enti del terzo settore, gli interventi edilizi dovranno di regola essere affidati dagli ETS a soggetti terzi dotati dei requisiti di qualificazione, esperienza e professionalità imposti dalla normativa vigente. A questo fine, pur non essendo sottoposti alla disciplina del codice dei contratti pubblici, gli ETS saranno nondimeno tenuti ad individuare tali soggetti tramite procedure ispirate ai principi del suddetto codice, in ragione del carattere pubblico del finanziamento. Tali procedure dovranno essere documentate in forme adeguate, così da assicurare la conoscibilità delle scelte effettuate.

3. Gli ETS che si configurino come soggetti realizzatori dell’intervento PNRR in accordo con i Soggetti Attuatori (ATS/Comuni) devono agire nel rispetto delle previsioni normative che si applicano a questi ultimi e, nello specifico, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto dell’obbligo di avvalersi di una Centrale Unica di Committenza per tutti gli appalti PNRR?

R: in considerazione di quanto affermato al punto n. 2, si ribadisce che gli enti del terzo settore non rientrano nel campo di applicazione soggettivo del codice dei contratti pubblici (cfr. artt. 30, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 e 6, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023). Ciononostante, resta ferma la necessità di adottare procedure ispirate ai principi del codice dei contratti pubblici nell’individuazione degli operatori economici cui delegare gli interventi di riqualificazione o di ristrutturazione edilizia.

4. Gli ETS vincitori delle manifestazioni di interesse devono produrre oltre al DURC la fideiussione assicurativa?
R: con riferimento alla fideiussione, sia essa prestata a titolo di garanzia provvisoria (art. 93, d.lgs. 50 del 2016) ovvero di garanzia definitiva (art. 103, d.lgs. 50 del 2016), si ribadisce che, non applicandosi alla fattispecie in esame la disciplina del codice dei contatti pubblici, l’ETS non è obbligato a prestare tale garanzia. Tuttavia, ciò non esclude che nella convenzione che regola i rapporti tra Soggetti Attuatori (ATS/Comuni) ed ETS possa essere introdotto l’obbligo di prestare una garanzia fideiussoria, in coerenza con le modalità di erogazione del finanziamento all’ETS ivi disciplinate.


5. L’art. 47 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, relativo alla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, rubricato “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” si applica anche alle procedure di co-progettazione ai sensi del Codice del Terzo Settore?

R: il perimetro di applicazione dell’art. 47 del d.l. n. 77 del 2021 è stabilito al comma 1, il quale contiene un espresso riferimento «alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021».
In base all’ampia formulazione della norma, sembra possibile ricondurre anche le procedure di co-progettazione all’interno dell’alveo dell’art. 47 cit., tenendo conto della particolare forma di attivazione del partenariato disciplinato dal codice del Terzo settore e ferma restando la necessità di verificare, di volta in volta, la sussistenza degli specifici presupposti stabiliti dai commi 2 e ss. della medesima disposizione.

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