Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 febbraio il Decreto c.d. “PNRR 3”, contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC).
Si tratta del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.47 del 24-02-2023, in vigore dal 25 febbraio 2023.
Di particolare interesse l’articolo 14.
Art. 14
Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti
amministrativi
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei
casi di cui all’articolo 50, comma 3, ovvero nei casi di esecuzione
anticipata di cui all’articolo 32, commi 8 e 13, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
b) all’articolo 10, dopo il comma 6-quater e’ aggiunto il
seguente:
«6-quinquies. Gli atti normativi o provvedimenti attuativi dei
piani o dei programmi di cui al comma 1 e sottoposti al parere di cui
all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine
previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente
comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo
in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’Amministrazione competente ha gia’ chiesto l’iscrizione
all’ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
c) dopo l’articolo 18-bis, e’ inserito il seguente:
«Art. 18-ter – (Ulteriori disposizioni di semplificazione in
materia di VIA in casi eccezionali) -1. Nei casi eccezionali in cui
e’ necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi
di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari,
il Ministro competente per la realizzazione dell’intervento puo’
proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica
l’avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle
disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto
all’articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»;
d) all’articolo 48:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dai fondi
strutturali dell’Unione europea» sono inserite le seguenti: «e delle
infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate
con dette risorse»;
2) il comma 5 e’ sostituito dai seguenti:
«5. Per le finalita’ di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e’ ammesso l’affidamento di progettazione
ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di
fattibilita’ tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita’ e le indicazioni di cui al
comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di
cui all’articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016 e’ svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai
sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la
determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina
la dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera ai sensi
dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione
dell’opera, della conformita’ urbanistica e paesaggistica
dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle
relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della
conferenza di servizi di cui al secondo periodo e’ effettuata senza
il previo espletamento della procedura di cui all’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383.
5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilita’
tecnica ed economica e’ trasmesso a cura della stazione appaltante
all’autorita’ competente ai fini dell’espressione della valutazione
di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di
cui all’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della
conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell’istanza di
cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non e’
richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1
del medesimo articolo 23.
5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilita’
alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui
all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono
corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attivita’ di
assistenza archeologica in corso d’opera da svolgere ai sensi del
medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei
servizi di cui al comma 5. Nei casi in cui dalla valutazione di
assoggettabilita’ alla verifica preventiva dell’interesse
archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 emerga l’esistenza di un interesse archeologico, il
soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo
articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell’intervento e,
comunque, non oltre la data prevista per l’avvio dei lavori. Le
modalita’ di svolgimento del procedimento di cui all’articolo 25,
commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del
2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il
procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.
5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale
sono trasmessi e comunicati dall’autorita’ competente alle altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al
comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita’ dell’opera e della sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione
agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui
al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di
dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono
limitarsi a esprimere contrarieta’ alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera,
quantificandone altresi’ i relativi costi. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita’, efficacia
e sostenibilita’ finanziaria dell’intervento risultante dal progetto
presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,
altresi’, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e
regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione
dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici
vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione
esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione
conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a
vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le
comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della
legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui
all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di
rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili
con la localizzazione dell’opera. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in
relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi
di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
5-quinquies. In deroga all’articolo 27 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base
della procedura di affidamento condotta ai sensi dell’articolo 26,
comma 6, del predetto decreto accerta, altresi’, l’ottemperanza alle
prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di
valutazione di impatto ambientale, ed all’esito della stessa la
stazione appaltante procede direttamente all’approvazione del
progetto posto a base della procedura di affidamento nonche’ dei
successivi livelli progettuali.»;
e) all’articolo 53-bis:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del
PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle
infrastrutture ferroviarie, nonche’ degli interventi relativi alla
edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture
di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse
diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater e 5-quinquies.»;
2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi di
cui all’articolo 48, comma 5»;
3) al comma 4, il secondo periodo e’ soppresso;
4) il comma 5 e’ abrogato.
2. All’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del
2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi
dell’ articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
l’ affidamento dei servizi tecnici e dei lavori» sono sostituite
dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti
l’indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le
prestazioni ai sensi dell’ articolo 54, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei servizi
tecnici e dei lavori. La verifica di cui all’articolo 26 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell’avvio dei
lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della
progettazione anche ai sensi dell’articolo 54, comma 4, lettera a),
del medesimo decreto legislativo,».
3. In considerazione delle esigenze di accelerazione e
semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare
rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al
comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di
assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti l’individuazione di un
unico soggetto attuatore.
4. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, limitatamente agli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste
dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che
sia previsto un termine piu’ lungo, le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche’ le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
La disciplina di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del citato
decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure
espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese
quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con
riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la
realizzazione di progettualita’ finanziate con le dette risorse.
5. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo
le parole: «nei confronti dell’amministrazione titolare
dell’investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi
di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990
n. 241».
6. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli
interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o
del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla
meta’, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo
preordinato all’esproprio, di cui all’articolo 9 del citato testo
unico, e dei termini previsti dall’articolo 11, comma 2,
dall’articolo 13, comma 5, dall’articolo 14, comma 3, lettera a),
dall’articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall’articolo 22, commi 3 e 5,
dall’articolo 22-bis, comma 4, dall’articolo 23, comma 5,
dall’articolo 24, dall’articolo 25, comma 4, dall’articolo 26, comma
10, dall’articolo 27, comma 2, dall’articolo 42-bis, commi 4 e 7,
dall’articolo 46 e dall’articolo 48, comma 3, del medesimo testo
unico.
7. Per le medesime finalita’ di cui al comma 6, in caso di
emissione di decreto di occupazione d’urgenza preordinata
all’espropriazione delle aree occorrenti per l’esecuzione degli
interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede,
omesso ogni altro adempimento e in deroga all’articolo 24, comma 3,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti della
regione o degli altri enti territoriali interessati.
8. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «e’ in facolta’ delle amministrazioni
procedenti adottare» sono sostituite dalle seguenti: «le
amministrazioni procedenti adottano»;
b) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta
giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della
salute il suddetto termine e’ fissato in quarantacinque giorni, fatti
salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto
dell’Unione europea;».
9. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il
comma 451 e’ inserito il seguente:
«451-bis. Per l’erogazione del contributo ai beneficiari di cui
al comma 451, il Ministero dell’agricoltura, della sovranita’
alimentare e delle foreste puo’ avvalersi delle procedure previste
dall’articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Per l’attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e’
autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.00 euro per l’anno
2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.».
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