AGGIORNATE FAQ A.N.AC. TRACCIABILITÀ CON L’INSERIMENTO DI UNA SEZIONE AD HOC PER I SERVIZI SOCIALI
Si segnala che in data 13 dicembre 2022 sono state modificate le FAQ A.N.AC. con l’inserimento di una sezione ad hoc (sezione “E”) con le indicazioni operative per l’applicazione delle regole di tracciabilità cui sono soggette, come ha chiarito la delibera n. 371 del 27/7/2022 di aggiornamento delle linee guida sulla tracciabilità, anche le operazioni svolte nell’ambito dei servizi sociali.
Di seguito il link:
Queste le domande a cui l’A.N.AC. risponde:
Sezione E – Tracciabilità servizi sociali
E.1 Da quando decorrono le nuove prescrizioni in materia di tracciabilità dei servizi sociali contenute nella delibera 371 del 27/7/2022?
Le indicazioni contenute nella delibera n. 371 del 27/7/2022 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 12/8/2022 ed entrano in vigore quindici giorni dopo tale pubblicazione. Le stesse, quindi, si applicano ai contratti per i quali, alla data del 27/8/2022, non siano già state compiute le attività indicate al paragrafo 5.2 della citata delibera per la richiesta del CIG.
E.2 A quali adempimenti sono assoggettati la co-programmazione e la co-progettazione di servizi sociali ai fini dell’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari?
Per la co-programmazione e la co-progettazione di servizi sociali, l’acquisizione del CIG è richiesta ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Per tali casistiche, è consentita l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo, selezionando la voce “coprogrammazione/coprogettazione di servizi sociali”.
Restano salvi gli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati (obbligo di comunicazione del conto corrente) e all’indicazione del CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese.
E.3 A quali adempimenti sono assoggettati le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale ai fini dell’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari?
Per le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale, l’acquisizione del CIG è richiesta ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Per tali casistiche, è consentita l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo, selezionando la voce “Contratti e convenzioni per servizi sociali e socio-sanitari interamente sottratti all’applicazione del codice”.
Restano salvi gli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati (obbligo di comunicazione del conto corrente) e all’indicazione del CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese.
E.4 A quali adempimenti sono assoggettati i contratti di servizi sociali esclusi dall’applicazione del codice, ai fini dell’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari?
Per i contratti aventi ad oggetto servizi sociali o socio-sanitari totalmente esclusi dall’applicazione del codice, la normativa sulla tracciabilità è attuata mediante l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo, selezionando la voce “Contratti e convenzioni per servizi sociali e socio-sanitari interamente sottratti all’applicazione del codice”.
Ricorre tale fattispecie, ad esempio, con riferimento all’erogazione di servizi sanitari e socio sanitari effettuata da soggetti esterni accreditati, in forza di convenzioni o accordi contrattuali sottoscritti ai sensi del decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e gli affidamenti di servizi sociali svolti in regime di autorizzazione o accreditamento. Inoltre, nel caso di prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, la stazione appaltante potrà acquisire il CIG in occasione della sottoscrizione della convenzione con l’operatore economico accreditato e riportare lo stesso in tutti i pagamenti disposti in attuazione della convenzione.
Restano salvi gli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati (obbligo di comunicazione del conto corrente) e all’indicazione del CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese.
E.5 A quali adempimenti sono assoggettati i contratti di servizi sociali di cui all’allegato IX del codice dei contratti pubblici, ai fini dell’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari?
Per i contratti assoggettati al regime alleggerito di cui agli articoli 142 del codice dei contratti pubblici, dovrà essere acquisito il CIG per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro e lo smarCIG per gli affidamenti di importo inferiore. In tal caso, è utilizzata la dicitura “contratto di importo inferiore a 40.000 euro”.
Rientrano in tale fattispecie:
- gli appalti di servizi indicati al comma 5-bis dell’articolo142 (servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative) di importo superiore alla soglia comunitaria (750.000 euro) che non siano organizzati mediante forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento o mediante la stipula di convenzioni con gli Enti del terzo settore.
- gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis dell’articolo 142, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d);
- i restanti appalti di servizi sopra soglia dell’allegato IX non enucleati al comma 5-bis.
Restano salvi in ogni caso gli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati (obbligo di comunicazione) e all’indicazione del CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese.
E.6 Come si individua la filiera rilevante nei contratti aventi ad oggetto il collocamento di soggetti fragili?
Nelle convenzioni per il collocamento di soggetti fragili, la prestazione dell’appaltatore consiste nella fornitura di diversi servizi (vitto, alloggio, interventi di sostengo). Per l’erogazione di tali prestazioni il soggetto incaricato dello svolgimento del servizio si rivolge a propri fornitori, stipulando appositi contratti (es. forniture alimentari, lavanolo, forniture di vestiario, di arredi). I fornitori, a loro volta, stipulano sub-contratti con ulteriori fornitori o con i produttori di beni e servizi.
Tali forniture sono funzionalmente collegate all’esecuzione della prestazione principale e quindi sono incluse nell’ambito applicativo della legge n. 136/2010. Per quanto riguarda i sub-contratti stipulati dai fornitori, l’ultimo rapporto contrattuale rilevante ai fini della tracciabilità è quello relativo alla realizzazione del bene oggetto della fornitura principale, con esclusione dalla filiera rilevante di tutte le sub-forniture destinate a realizzare il prodotto finito.
E.7 Come si calcola il valore dell’appalto ai fini dell’acquisizione del CIG nel caso di convenzioni con soggetti accreditati per prestazioni sociosanitarie e di ricovero e per il collocamento di soggetti fragili in strutture accreditate?
Nel caso di convenzioni con soggetti accreditati per prestazioni socio sanitarie e di ricovero e per il collocamento di soggetti fragili in strutture accreditate sono previste forme di tracciabilità semplificata, consentendo l’acquisizione di un unico CIG al momento della sottoscrizione della convenzione e la possibilità di riportare lo stesso nei pagamenti riferiti alle successive collocazioni. Inoltre, è consentita l’acquisizione dello SmartCig per qualsiasi importo, indicando, nel campo relativo al valore dell’appalto, un valore approssimativo, stimato in base ai flussi storici dei collocamenti da operare in forza della convenzione.
E.8 Le convenzioni aventi durata pluriennale attivate prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida sono esonerate dalla richiesta dello SmartCIG anche se annualmente è prevista un’integrazione della parte economica?
Per le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della Delibera n. 371 del 27/7/2022, al fine di consentire il rispetto della normativa sulla tracciabilità in relazione ai futuri pagamenti, si suggerisce alle amministrazioni di procedere all’acquisizione di uno SmartCIG per ciascuna convenzione.
E.9 Relativamente alle convenzioni con le strutture che accolgono pazienti/minori/disabili, lo SmartCIG può essere acquisito con riferimento a ciascuna struttura, senza distinzione in base alla tipologia di servizio (percorsi paziente, occupazione di posti letto non accreditati)?
Il CIG va acquisito in occasione della sottoscrizione di ciascuna convenzione e dovrà essere riportato negli strumenti di pagamento utilizzati per i pagamenti effettuati in forza della stessa.
E.10 I pagamenti posti in essere in favore di fornitori convenzionati per la messa a disposizione di ausili su misura e per l’assistenza integrativa (alimenti per nefropatici; alimenti per celiaci) sono riconducibili ai voucher sociali e quindi sottratti alla normativa sulla tracciabilità?
No, i pagamenti effettuati dalle ASL in favore dei fornitori per la messa a disposizione di ausili su misura e di alimenti per nefropatici/celiaci/diabetici non possono essere ricondotti alla fattispecie dei voucher sociali in quanto non si configura la prestazione diretta in favore del beneficiario. Per detti pagamenti, l’amministrazione potrà acquisire un unico SmarCIG al momento della sottoscrizione della convenzione con il fornitore.
Per le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della Delibera 371 del 27/7/2022, al fine di consentire il rispetto della normativa sulla tracciabilità in relazione ai futuri pagamenti, si suggerisce alle amministrazioni di procedere all’acquisizione di uno SmartCIG per ciascuna convenzione.
E.11 Le somme che le amministrazioni comunali versano ai gestori di strutture sanitarie per la collocazione di soggetti fragili a titolo di compartecipazione alla retta sono riconducibili ai voucher sociali e quindi sottratti alla normativa sulla tracciabilità?
No, i pagamenti effettuati dalle amministrazioni comunali in favore delle strutture convenzionate quali compartecipazione alla retta di soggiorno non possono essere ricondotti alla fattispecie dei voucher sociali in quanto non si configura la prestazione diretta in favore del beneficiario. Per detti pagamenti, l’amministrazione potrà utilizzare lo SmarCIG acquisito al momento della sottoscrizione della convenzione con la struttura accreditata.
E.12 I pagamenti effettuati in forza di convenzioni per la fornitura di sangue, midollo osseo, cornee ed altri organi, sono assoggettate alla normativa sulla tracciabilità?
Sì, i pagamenti per la fornitura di organi sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità. Le stazioni appaltanti possono procedere all’acquisizione di un unico SmartCIG in occasione della sottoscrizione della convenzione con il fornitore.
E.13 Il ticket corrisposto dagli utenti alla struttura privata e da questa incassati a titolo di acconto e successivamente dedotti dalle quote erogate dalla ASL sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità?
No, i ticket corrisposti dagli utenti non sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità, non trattandosi di risorse pubbliche.
E.14 Occorre acquisire uno SmartCIG per i pagamenti effettuati in favore di strutture sanitarie fuori provincia con cui l’azienda sanitaria non ha in corso un rapporto convenzionale, per prestazioni sanitarie e/o di ricovero?
Sì. I pagamenti effettuati in favore di strutture non convenzionate con l’azienda sanitaria sono assoggettate alla normativa in materia di tracciabilità. È possibile l’acquisizione di un unico SmartCIG per ciascuna struttura.
E.15 Occorre acquisire il CIG nel caso in cui l’Amministrazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile, collochi dei minori in Comunità socioeducative, in assenza di convenzioni specifiche con la struttura accreditata?
Sì, occorre procedere all’acquisizione dello SmartCIG. È possibile l’acquisizione di un unico SmartCIG per ciascuna struttura.
E.16 Nel caso in cui diversi settori organizzativi aziendali abbiano stipulato convenzioni separate con la stessa struttura sanitaria per prestazioni di diversa natura, è possibile acquisire un unico SmartCIG oppure è necessario acquisire SmartCIG distinti per ciascuna convenzione?
È preferibile acquisire uno SmartCIG per ciascuna convenzione.
E.17 I pagamenti effettuati dalle Aziende Sanitarie alle strutture termali convenzionate sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità?
Sì, i pagamenti effettuati dalle Aziende Sanitarie alle strutture termali convenzionate sono assoggettate alla normativa sulla tracciabilità. È possibile l’acquisizione di un unico SmartCIG per ciascuna convenzione.
E.18 I pagamenti effettuati in favore delle farmacie convenzionate per l’erogazione di medicinali/prestazioni/prenotazioni CUP/tamponi, vaccini, ecc.. sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità?
Sì. I pagamenti effettuati in favore delle farmacie convenzionate per le prestazioni suindicate sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità. È possibile l’acquisizione di uno SmartCIG unico per ciascuna farmacia aderente alla convenzione.
E.19 Le convenzioni aventi durata pluriennale attivate prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida sono esonerate dalla richiesta dello SmartCIG anche se annualmente è prevista un’integrazione della parte economica?
Per le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della Delibera 371 del 27/7/2022, al fine di consentire il rispetto della normativa sulla tracciabilità in relazione ai futuri pagamenti, si suggerisce alle amministrazioni di procedere all’acquisizione di uno SmartCIG per ciascuna convenzione.
E.20 Relativamente alle convenzioni con le strutture che accolgono pazienti/minori/disabili, lo SmartCIG può essere acquisito con riferimento a ciascuna struttura, senza distinzione in base alla tipologia di servizio (percorsi paziente, occupazione di posti letto non accreditati)?
Il CIG va acquisito in occasione della sottoscrizione di ciascuna convenzione e dovrà essere riportato negli strumenti di pagamento utilizzati per i pagamenti effettuati in forza della stessa.
E.21 I pagamenti posti in essere in favore di fornitori convenzionati per la messa a disposizione di ausili su misura e per l’assistenza integrativa (alimenti per nefropatici; alimenti per celiaci) sono riconducibili ai voucher sociali e quindi sottratti alla normativa sulla tracciabilità?
No, i pagamenti effettuati dalle ASL in favore dei fornitori per la messa a disposizione di ausili su misura e di alimenti per nefropatici/celiaci/diabetici non possono essere ricondotti alla fattispecie dei voucher sociali in quanto non si configura la prestazione diretta in favore del beneficiario. Per detti pagamenti, l’amministrazione potrà acquisire un unico SmarCIG al momento della sottoscrizione della convenzione con il fornitore. Per le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della Delibera 371 del 27/7/2022, al fine di consentire il rispetto della normativa sulla tracciabilità in relazione ai futuri pagamenti, si suggerisce alle amministrazioni di procedere all’acquisizione di uno SmartCIG per ciascuna convenzione.
E.22 Le somme che le amministrazioni comunali versano ai gestori di strutture sanitarie per la collocazione di soggetti fragili a titolo di compartecipazione alla retta sono riconducibili ai voucher sociali e quindi sottratti alla normativa sulla tracciabilità?
No, i pagamenti effettuati dalle amministrazioni comunali in favore delle strutture convenzionate quali compartecipazione alla retta di soggiorno non possono essere ricondotti alla fattispecie dei voucher sociali in quanto non si configura la prestazione diretta in favore del beneficiario. Per detti pagamenti, l’amministrazione potrà utilizzare lo SmarCIG acquisito al momento della sottoscrizione della convenzione con la struttura accreditata.
E.23 I pagamenti effettuati in forza di convenzioni per la fornitura di sangue, midollo osseo, cornee ed altri organi, sono assoggettate alla normativa sulla tracciabilità?
Sì, i pagamenti per la fornitura di organi sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità. Le stazioni appaltanti possono procedere all’acquisizione di un unico SmartCIG in occasione della sottoscrizione della convenzione con il fornitore.
E.24 Il ticket corrisposto dagli utenti alla struttura privata e da questa incassati a titolo di acconto e successivamente dedotti dalle quote erogate dalla ASL sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità?
No, i ticket corrisposti dagli utenti non sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità, non trattandosi di risorse pubbliche.
E.25 Occorre acquisire uno SmartCIG per i pagamenti effettuati in favore di strutture sanitarie fuori provincia con cui l’azienda sanitaria non ha in corso un rapporto convenzionale, per prestazioni sanitarie e/o di ricovero?
Sì. I pagamenti effettuati in favore di strutture non convenzionate con l’azienda sanitaria sono assoggettate alla normativa in materia di tracciabilità. È possibile l’acquisizione di un unico SmartCIG per ciascuna struttura.
E.26 Occorre acquisire il CIG nel caso in cui l’Amministrazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile, collochi dei minori in Comunità socio-educative, in assenza di convenzioni specifiche con la struttura accreditata?
Sì, occorre procedere all’acquisizione dello SmartCIG. È possibile l’acquisizione di un unico SmartCIG per ciascuna struttura.
E.27 Nel caso in cui diversi settori organizzativi aziendali abbiano stipulato convenzioni separate con la stessa struttura sanitaria per prestazioni di diversa natura, è possibile acquisire un unico SmartCIG oppure è necessario acquisire SmartCIG distinti per ciascuna convenzione?
È preferibile acquisire uno SmartCIG per ciascuna convenzione.
E.28 I pagamenti effettuati dalle Aziende Sanitarie alle strutture termali convenzionate sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità?
Sì, i pagamenti effettuati dalle Aziende Sanitarie alle strutture termali convenzionate sono assoggettate alla normativa sulla tracciabilità. È possibile l’acquisizione di un unico SmartCIG per ciascuna convenzione.
E.29 I pagamenti effettuati in favore delle farmacie convenzionate per l’erogazione di medicinali/prestazioni/prenotazioni CUP/tamponi, vaccini, ecc.. sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità?
Sì. I pagamenti effettuati in favore delle farmacie convenzionate per le prestazioni suindicate sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità. È possibile l’acquisizione di uno SmartCIG unico per ciascuna farmacia aderente alla convenzione.