supportoappalti.com

Novità per il PPP nella bozza del nuovo Codice

Condividi

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email

DISPOSIZIONI GENERALI

Eliminazione delle due Parti riguardanti il PPP e la concessione. Adesso la Parte che riguarda il partenariato è una sola. Quindi il PPP è solo la grande famiglia. I contratti di PPP a canone (disponibilità e servizi) scompaiono in quanto assorbiti nella concessione. Perciò si parla di concessione anche per i contratti dove ci sia il canone di disponibilità (passo in avanti notevolissimo sulla strada della comprensione e semplificazione).

Incentivi tecnici ammessi per i contratti di PPP in quanto la norma specifica che gli incentivi sono previsti anche per gli enti concedenti.

Viene eliminato il prezzo e sostituito da una norma più generica ma senza le percentuali (49% pubblico – 51% privato). Percorso molto delicato in quanto si può facilmente sbagliare adesso.

È stata prevista una norma maggiormente dettagliata riguardo la modalità di individuazione della durata delle concessioni ultraquiquennali.

Finalmente per tutti i contratti di PPP ad iniziativa pubblica (fatta eccezione per dove è indicato) è stata stabilita la documentazione da porre a base di gara: 1) progetto di fattibilità, 2) Pef, 3) contratto di concessione.

È stata prevista la procedura negoziata senza bando per i contratti di concessione nei casi individuati dal legislatore (es. gara deserta).

È stata prevista la procedura negoziata anche per le concessioni il cui importo non superi la soglia europea. Ma con invito a un numero ristretto di operatori.

 

EQUILIBRIO DEL PIANO

Riguardo alle modalità di riequilibrio economico e finanziario è stata ristabilita la possibilità di prevedere l’istituto della proroga (che tanto bene aveva fatto agli enti locali di piccole dimensioni). 

Maggiore dettaglio circa le cause di revisione dell’equilibrio economico e finanziario (con maggiori garanzie per la stazione appaltante).

 

FINANZA DI PROGETTO

La Finanza di progetto perde la natura giuridica di contratto nonché di strumento finanziario (come erroneamente riportato nell’attuale codice) per diventare semplice procedimento amministrativo (ad iniziativa privata) per l’affidamento di una concessione di lavori e servizi. Anche a canone. Non è più previsto la Finanza di progetto ad iniziativa pubblica assorbita nel procedimento di affidamento della concessione.

Il diritto di prelazione può essere sostituito da un criterio premiale per il promotore da inserire nel bando di gara.

Finalmente stabilito che la gara su proposta del promotore deve essere fatta sulle varianti al progetto di fattibilità presentato dallo stesso promotore.

 

PATOLOGIA CONTRATTUALE

Rimando al giudice per le conseguenze economiche della risoluzione contrattuale per fatto del concedente e del concessionario (Norma molto pericolosa per gli enti. Meglio la disciplina attuale). 

È stata eliminata giustamente la revoca da parte della stazione appaltante sostituita dal recesso contrattuale (la revoca era completamente inconferente in fase di esecuzione del contratto). 

Finalmente sono state tipizzate le conseguenze economiche in caso di recesso della stazione appaltante in fase di esecuzione del contratto. anche quando non è successiva alla fase di riequilibrio del piano.


Gianpiero Fortunato

Potrebbe interessarti anche

Hai bisogno di supporto per un progetto?

Contatta il nostro staff di professionisti per una prima consulenza completamente gratuita.