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L’elenco dei criteri affermati dalla Legge 05.08.2022 n. 118 per l’affidamento delle concessioni demaniali tra principio di concorrenza e principio di favor verso gli attuali concessionari.

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Come noto con le sentenze gemelle nn. 17 e 18 del 2021 (1) il Consiglio di Stato (in Adunanza Plenaria) ha disposto la cessazione di tutte le concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico -ricreative a far data dal 31 dicembre 2023 – con termine ultimo fissato al 31 dicembre 2024 in caso di pendenza di un contenzioso o di difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura- obbligando le Stazioni Appaltanti a concludere le relative procedure di gara entro i termini suddetti.

Con la L. 05.08.2022 n. 118 (art. 4) il legislatore ha affermato una serie di principi e criteri direttivi, cui il Governo dovrà adeguarsi, nella disciplina delle procedure di affidamento concernenti le concessioni demaniali.

Scopo del presente contributo è solamente quello di fissare un punto di partenza mettendo in ordine i criteri previsti dalla legge e rinviando a successivi articoli l’approfondimento della materia -nuova- dell’affidamento delle concessioni demaniali marittime.

Noteremo che i criteri previsti dalla legge da un lato, spingono verso l’apertura alla concorrenza ma, dall’altro, sembrano riconoscere un favor verso gli operatori attuali gestori delle concessioni in parola.

Come criterio generale la citata legge afferma che l’<<affidamento delle concessioni [deve avvenire] sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principio di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza>>. (art. 4, comma 2, lett. b).

Vengono poi indicati una serie di principi specifici per il settore delle concessioni.

-Il criterio dell’equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate e il criterio del libero e gratuito accesso alla battigia:

L’articolo 4 dispone che deve essere assicurato l’<<adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le  aree libere o libere attrezzate, nonché la costante  presenza  di  varchi per il libero e gratuito accesso e  transito  per  il  raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione,  anche al fine di balneazione, con la previsione, in  caso  di  ostacoli  da parte del titolare della concessione al libero e gratuito  accesso  e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni>> (art. 4, comma 2, lett. a).

-Il criterio del riconoscimento degli investimenti, del valore aziendale e della professionalità degli operatori attuali gestori:

<<in sede di  affidamento  della  concessione,  e  comunque  nel rispetto  dei  criteri  previsti  dal  presente  articolo,   adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale  dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità  acquisita anche da parte di imprese titolari di  strutture  turistico-ricettive che  gestiscono  concessioni  demaniali,  nonché  valorizzazione  di obiettivi di politica sociale, della salute  e  della  sicurezza  dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della  salvaguardia  del patrimonio culturale> (art. 4, comma 2, lett. c).

-Il Criterio di favor verso le piccole e microimprese:

<<definizione  dei  presupposti  e  dei  casi  per  l’eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali  da  affidare  in concessione, al fine di  favorire  la  massima  partecipazione  delle microimprese e delle piccole imprese>> (art. 4, comma 2, lett. d).

 <<individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni>> (art. 4, comma 2, lett. e, punto 1).

-Il criterio di favor verso operatori economici a partecipazione giovanile e in possesso della certificazione della parità di genere:

<<previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte  presentate  da  operatori  economici  in  possesso  della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità  tra uomo e donna, di  cui  al  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  e  da  imprese  a  prevalente  o totale partecipazione giovanile>> (art. 4, comma 2, lett. e, punto 2).

-Il criterio del favor verso proposte che rendano accessibili e fruibili ai disabili le aree demaniali e il criterio del favor  verso proposte ecosostenibili:

<<adeguata  considerazione,  ai   fini   della   scelta   del concessionario,  della  qualita’  e  delle  condizioni  del  servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di  interventi  indicati dall’offerente  per  migliorare  l’accessibilita’  e  la  fruibilita’ dell’area demaniale, anche da parte dei soggetti con  disabilita’,  e dell’idoneita’ di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema,  con  preferenza  per  il programma  di  interventi  che  preveda  attrezzature  non  fisse   e completamente amovibili>> (art. 4, comma 2, lett. e, punto 4).

-Il criterio dell’adeguato riconoscimento e valorizzazione dell’esperienze tecniche e professionali pregresse e il criterio della non preclusione alla partecipazione di nuovi operatori del settore:

<<valorizzazione e  adeguata  considerazione,  ai  fini  della scelta del concessionario dell’esperienza tecnica e professionale  gia’  acquisita in relazione all’attivita’ oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalita’ e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l’accesso al settore di nuovi operatori>> (art. 4, comma 2, lett. e, punto 5).

-Il criterio di favor verso gli attuali gestori che abbiano utilizzato la concessione come prevalente fonte di reddito familiare

<<valorizzazione e  adeguata  considerazione,  ai  fini  della scelta del concessionario  della  posizione  dei  soggetti  che,  nei  cinque  anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, hanno  utilizzato  una concessione quale prevalente fonte  di  reddito  per  se’  e  per  il proprio nucleo familiare, nei limiti  definiti  anche  tenendo  conto della titolarita’, alla data di avvio della procedura  selettiva,  in via diretta o indiretta, di altra concessione o  di  altre  attivita’ d’impresa o di tipo professionale del settore>> (art. 4, comma 2, lett. e, punto 5.2).

-Il criterio di promozione della stabilità occupazionale:

<<previsione  di  clausole  sociali  volte  a  promuovere  la stabilita’ occupazionale del personale impiegato  nell’attivita’  del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di  politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione,  anche  ai  sensi  dei principi contenuti nell’articolo 12,  paragrafo  3,  della  direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12  dicembre 2006 >> (art. 4, comma 2, lett. e, punto 6).

-Il criterio della giusta durata della concessione e il criterio del divieto di proroghe e rinnovi:

<<previsione della durata della concessione per un periodo non superiore  a  quanto  necessario  per  garantire  al   concessionario l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti  autorizzati dall’ente concedente in sede  di  assegnazione  della  concessione  e comunque da determinare in ragione  dell’entita’  e  della  rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici>> (art. 4, comma 2, lett. e, punto 7).

-Il criterio della determinazione del canone in ragione del pregio naturale, dell’effettiva redditività e dell’utilizzo delle aree per attività sportive:

<<definizione di criteri  uniformi  per  la  quantificazione  di canoni annui concessori che  tengano  conto  del  pregio  naturale  e dell’effettiva redditivita’  delle  aree  demaniali  da  affidare  in concessione,  nonche’  dell’utilizzo  di  tali  aree  per   attivita’ sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola  o  associata  senza  scopo  di  lucro,  ovvero  per finalita’ di interesse pubblico (art. 4, comma 2, lett. f)>>.

-Il criterio del favor per le piccole e microimprese attraverso la limitazione del numero di concessioni (in via diretta o indiretta) aggiudicabili:

<<definizione, al fine di favorire l’accesso delle  microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse  alle  concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all’ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo>> (art. 4, comma 2, lett. i).

-Il criterio del favor verso proposte che prevedano l’utilizzo del bene a fini sportivi:

<<adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell’utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo. >> (art. 4, comma 2, lett. n).

 

Si rinvia a successivi articoli l’analisi e l’approfondimento di come i su elencati criteri potranno essere bilanciati tra loro.

Dott. Francesco Bertelli

 

 

(1) così oggi anche la L. 5 agosto 2022 n. 118 (artt. 3 e 4).

 

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