Come noto con le sentenze gemelle nn. 17 e 18 del 2021 (1) il Consiglio di Stato (in Adunanza Plenaria) ha disposto la cessazione di tutte le concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico -ricreative a far data dal 31 dicembre 2023 – con termine ultimo fissato al 31 dicembre 2024 in caso di pendenza di un contenzioso o di difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura- obbligando le Stazioni Appaltanti a concludere le relative procedure di gara entro i termini suddetti.
Con la L. 05.08.2022 n. 118 (art. 4) il legislatore ha affermato una serie di principi e criteri direttivi, cui il Governo dovrà adeguarsi, nella disciplina delle procedure di affidamento concernenti le concessioni demaniali.
Scopo del presente contributo è solamente quello di fissare un punto di partenza mettendo in ordine i criteri previsti dalla legge e rinviando a successivi articoli l’approfondimento della materia -nuova- dell’affidamento delle concessioni demaniali marittime.
Noteremo che i criteri previsti dalla legge da un lato, spingono verso l’apertura alla concorrenza ma, dall’altro, sembrano riconoscere un favor verso gli operatori attuali gestori delle concessioni in parola.
Come criterio generale la citata legge afferma che l’<<affidamento delle concessioni [deve avvenire] sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principio di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza>>. (art. 4, comma 2, lett. b).
Vengono poi indicati una serie di principi specifici per il settore delle concessioni.
-Il criterio dell’equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate e il criterio del libero e gratuito accesso alla battigia:
L’articolo 4 dispone che deve essere assicurato l’<<adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni>> (art. 4, comma 2, lett. a).
-Il criterio del riconoscimento degli investimenti, del valore aziendale e della professionalità degli operatori attuali gestori:
<<in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale> (art. 4, comma 2, lett. c).
-Il Criterio di favor verso le piccole e microimprese:
<<definizione dei presupposti e dei casi per l’eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese>> (art. 4, comma 2, lett. d).
<<individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni>> (art. 4, comma 2, lett. e, punto 1).
-Il criterio di favor verso operatori economici a partecipazione giovanile e in possesso della certificazione della parità di genere:
<<previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile>> (art. 4, comma 2, lett. e, punto 2).
-Il criterio del favor verso proposte che rendano accessibili e fruibili ai disabili le aree demaniali e il criterio del favor verso proposte ecosostenibili:
<<adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualita’ e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall’offerente per migliorare l’accessibilita’ e la fruibilita’ dell’area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilita’, e dell’idoneita’ di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili>> (art. 4, comma 2, lett. e, punto 4).
-Il criterio dell’adeguato riconoscimento e valorizzazione dell’esperienze tecniche e professionali pregresse e il criterio della non preclusione alla partecipazione di nuovi operatori del settore:
<<valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario dell’esperienza tecnica e professionale gia’ acquisita in relazione all’attivita’ oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalita’ e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l’accesso al settore di nuovi operatori>> (art. 4, comma 2, lett. e, punto 5).
-Il criterio di favor verso gli attuali gestori che abbiano utilizzato la concessione come prevalente fonte di reddito familiare
<<valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per se’ e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarita’, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attivita’ d’impresa o di tipo professionale del settore>> (art. 4, comma 2, lett. e, punto 5.2).
-Il criterio di promozione della stabilità occupazionale:
<<previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilita’ occupazionale del personale impiegato nell’attivita’ del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 >> (art. 4, comma 2, lett. e, punto 6).
-Il criterio della giusta durata della concessione e il criterio del divieto di proroghe e rinnovi:
<<previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall’ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell’entita’ e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici>> (art. 4, comma 2, lett. e, punto 7).
-Il criterio della determinazione del canone in ragione del pregio naturale, dell’effettiva redditività e dell’utilizzo delle aree per attività sportive:
<<definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell’effettiva redditivita’ delle aree demaniali da affidare in concessione, nonche’ dell’utilizzo di tali aree per attivita’ sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalita’ di interesse pubblico (art. 4, comma 2, lett. f)>>.
-Il criterio del favor per le piccole e microimprese attraverso la limitazione del numero di concessioni (in via diretta o indiretta) aggiudicabili:
<<definizione, al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all’ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo>> (art. 4, comma 2, lett. i).
-Il criterio del favor verso proposte che prevedano l’utilizzo del bene a fini sportivi:
<<adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell’utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo. >> (art. 4, comma 2, lett. n).
Si rinvia a successivi articoli l’analisi e l’approfondimento di come i su elencati criteri potranno essere bilanciati tra loro.
Dott. Francesco Bertelli
(1) così oggi anche la L. 5 agosto 2022 n. 118 (artt. 3 e 4).