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ABROGATO l’Adempimento annuale relativo alla trasmissione all’Anagrafe tributaria

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(adempimneto da ottemperare entro il 30 aprile di ciascun anno)

Con la presente si segnala che l’art. 17 della l. 4 agosto 2022 n. 122 ha abrogato
l’adempimento relativo alla trasmissione all’Anagrafe Tributaria dei contratti di importo complessivo pari o superiore ad Euro 10.330,00 (IVA inclusa) stipulati nell’anno precedente, in ossequio a quanto in precedenza disposto all’art. 20 del d.PR 29 settembre 1973 n. 605, recante Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, successivamente modificato con il d.PR 691/1974 e d.PR 440/1975 (1) . 

Di seguito si riporta per agevolarne la lettura la normativa sopra richiamata.
LEGGE 4 agosto 2022 , n. 122. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Art. 17. Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti
1.  All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il primo comma è abrogato.

Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 . — 1. ( abrogato ).
2. Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all’attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell’impresa percipiente l’ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l’importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell’anno precedente.
3.
4.Le comunicazioni previste dal secondo e terzo comma dell’art. 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all’ufficio delle imposte nella cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato o ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera f) dell’art. 6.».

Quanto sopra è un importante sgravio per tutte le Stazioni Appaltanti della P.A., pertanto è corretto darne la più ampia divulgazione.

Lucca, 6 Settembre 2022

dott.ssa Maria Cristina Panconi

(1) Art. 20 del d.PR 29 settembre 1973 n. 605 e ss.mm.ii. “Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all’anagrafe tributaria gli
estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicaz
ione.” 

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