Modalità di applicazione.
Allo stato attuale, nel quadro giuridico odierno, esistono due tipologie di appalto integrato:
-Appalto integrato codicistico previsto dall’art. 59, comma 1 e comma 1bis Codice contratti pubblici;
-Appalto integrato «derogante» previsto dall’art. 48, comma 5, della legge n. 108/2021.
L’appalto integrato previsto dal Codice dei contratti pubblici disciplina, a sua volta, due fattispecie di contratti:
-Appalto integrato generale che trova applicazione per ogni intervento/lavoro pubblico;
-Appalto integrato specialistico che trova applicazione solo per interventi in cui gli elementi specialistici ed innovativi siano preminenti.
L’art. 48, comma 5, del Decreto-legge n. 77/2021 (legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108) si occupa di apportare alcune innovazioni all’istituto dell’appalto integrato per renderlo maggiormente adatto a procedure finalizzate alla realizzazione di opere e lavori pubblici in tempi ristretti e contingentati propri del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).
Dove si applica
Le innovazioni consistono in deroghe (e non modifiche) al D.lgs. n. 50/2016. Tali deroghe sono finalizzate a perseguire gli obiettivi individuati dalla normativa dal comma 1 dello stesso art. 48 e quindi alla realizzazione, in maniera spedita ed efficacie, di opere ed interventi finanziati dall’Unione europea.
In particolare, l’appalto integrato “derogante” sarà utilizzato esclusivamente per interventi finanziati in tutto o in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
A tali fonti di finanziamento si aggiungono anche tutti gli interventi cofinanziati dall’Unione Europea mediante fondi strutturali.
Modalità di applicazione
L’appalto integrato “derogante” riguarda la possibilità per la pubblica amministrazione di affidare la progettazione ed esecuzione di appalto ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Prima della indizione della gara la stazione appaltante, in conformità all’art. 14, comma 3 ultimo periodo, della legge n. 241/1990, convoca la conferenza di servizi preliminare sul progetto di fattibilità da porre a base di gara.
L’affidamento dell’appalto integrato “derogante” comporta una interessante opzione per l’amministrazione procedente. Infatti, potrà scegliere se chiedere in sede di gara la presentazione da parte dell’operatore economico del progetto definitivo come delimitato dall’art. 24 e ss del vigente DPR n. 207/2010. In alternativa la stazione appaltante potrà richiedere la presentazione di varianti al progetto di fattibilità posto a base di gara. Occorre precisare (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2873) che “in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito …”.
In quest’ultimo caso il contratto da sottoscrivere prevederà, da parte dell’affidatario, la redazione del progetto definitivo, esecutivo e la realizzazione dell’opera, come da offerta in sede di gara.
In ambedue i casi (contratto comprensivo del progetto definitivo ovvero progetto definitivo offerto in sede di gara) il corrispettivo di appalto dovrà comprendere le seguenti voci:
importo per la progettazione definitiva;
importo per la progettazione esecutiva;
importo per la realizzazione dei lavori.
Al fine di responsabilizzare l’esecutore del progetto si precisa che alla conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo parteciperà anche l’affidatario dell’appalto il quale dovrà provvedere ad adeguare gli elaborati progettuali alle eventuali prescrizioni scaturenti dai pareri resi in conferenza di servizi.
Nel silenzio della norma su tale punto sembrerebbe che il rischio amministrativo connesso al ritardo o al diniego nel rilascio di pareri, da parte di soggetti pubblici e privati competenti, sia attribuito al soggetto privato. Ma la partecipazione in sede di Conferenza dei servizi dell’aggiudicatario del contratto di appalto, stabilito dalla legge, lascia supporre che gli oneri di adeguare il progetto ai voleri degli organi sovracomunali sia attribuibile al soggetto privato.
La norma in tal caso assegna alla stazione appaltante solo una responsabilità circa l’inerzia della stessa nell’attivazione delle procedure di ricerca dei pareri per l’approvazione del progetto.
Il successivo comma 8 prevede che le stazioni appaltanti, anche nel caso di appalti integrati, possano prevedere punteggi premiali, negli atti di gara, che incentivino l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (Building Information Modeling – BIM).
L’appalto integrato nel quadro giuridico attuale
Il divieto di affidamento di un contratto pubblico a mezzo di appalto integrato (art. 59, comma 1 quarto periodo, D.lgs. n. 50/2016) è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 55/2019 (decreto “sblocca cantieri”).
La successiva legge “semplificazione” (fonte art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020) ha prorogato la sospensione del divieto fino al 31.12.2021, mentre la nuova legge semplificazione (art. 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021) ha differito il termine ultimo della sospensione fino al 30.06.2023. Quindi al momento è perfettamente applicabile l’affidamento a mezzo di appalto integrato di cui al comma 1 dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
Nel caso invece del successivo comma 1 bis dell’art. 59, tale norma non dipende dalla precedente sospensione ma trova una autonoma applicazione nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. In questo caso il ricorso agli affidamenti, a mezzo appalto integrato, deve essere motivato nella determina a contrarre, in quanto previsto esplicitamente dal successivo comma 1ter. Dello stesso art. 59.
Da questo discenderebbe che nel caso delle procedure di cui al comma 1 dell’art. 59 le stesse non hanno necessità di essere motivate in maniera rafforzata in quanto ampiamente liberalizzate dalla sospensione del termine operata dalla legge semplificazione (legge n. 108/2021).
L’appalto integrato “derogante”, con tutta la sua portata innovativa, invece potrebbe essere applicato solo ed esclusivamente per tutti gli interventi finanziati con fondi strutturali europei nonché dal PNRR e dal PNC. Non troverebbe applicazione però per questa tipologia di procedura il divieto di cui al comma 1, dell’art. 59 del D.lgs n. 50/2016 in quanto derogato esplicitamente (e senza apposizione di termini finali) dall’art. 48, comma 5, della legge n. 108/2021.
Per tale appalto non vigerebbe quindi il divieto (attualmente sospeso), con la conseguenza che continuerebbe ad applicarsi anche dopo il 30.06.2023.
dott. Gianpiero Fortunato
consulente giuridico-amministrativo Appalti e Project Finance
Ringraziamo Gianpiero Fortunato per questo suo prezioso contributo