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L’ambito operativo degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 CCP: l’interpretazione tendenzialmente restrittiva della Corte dei Conti e l’atto di segnalazione dell’ANAC

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L’art. 113 del codice dei contratti pubblici prevede degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti degli enti “esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.
Molti enti si domandano quale sia l’ambito operativo di questa previsione.
Opera anche per le concessioni?
Opera anche per i partenariati?
Opera in caso di affidamenti diretti?
La Corte dei Conti, ha fornito vari pareri a riguardo:
-Con due deliberazioni la Sezione regionale di controllo per il Veneto (nn. 198/2018/PAR e 455/2018/PAR), accogliendo una definizione unitaria di “contratto pubblico” ritengono applicabile l’articolo 113 anche per i contratti di concessione.
-La Corte dei Conti sez. della Lombardia con deliberazione del 9 settembre n. 110/2020 ha ritenuto di ricomprendere nell’ambito di applicazione del 113 l’accordo quadro ma non il Project Financing.
– La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto con parere n. 121/2020 ha ritenuto che per l’affidamento diretto previa valutazione di preventivi la incentivazione delle funzioni tecniche va corrisposta mentre nella ipotesi di affidamento diretto senza valutazione di preventivi tale incentivo non può essere corrisposto, salvo che venga svolta una procedura sostanzialmente comparativa.
-La Sezione Regionale di Controllo della Puglia con parere espresso nella Deliberazione 103 del 2021 ha ritenuto, secondo un’interpretazione letterale e restrittiva, che, il riferimento dell’art. 113 comma 2 all’”importo a base di gara” non può che significare che l’art. 113 possa applicarsi solamente per le procedure di gara e non per gli affidamenti diretti (non preceduti da indagini di mercato).
Questa la massima: “Il tenore letterale della norma, che fa espresso riferimento all’importo dei lavori, servizi e forniture “posti a base di gara”, induce a ritenere incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa”.
Con lo stesso parere, tuttavia, si riteneva di poter applicare l’art. 113 nei casi di affidamento diretto preceduti da indagini di mercato.
– Con parere espresso nella Deliberazione n. 59 del 2021, la Sezione regionale della Liguria, ritiene corretta l’applicazione del 113 in caso di affidamento diretto preceduto da consultazioni.
-La sezione regionale dell’Umbria con parere espresso nella deliberazione n. 26 del 2021 ribadisce il principio per cui le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione.
-Da ultimo la Sezione di controllo per l’Emilia Romagna, attraverso la deliberazione del 28 gennaio 2022, n. 8, ha ritenuto di escludere l’applicazione del 113 per la conclusione dei contratti di partenariato pubblico privato.
-Si fa presente, infine, che l’ANAC con atto di segnalazione n. 1 del 09.03.2021 ha rilevato l’opportunità di integrare la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice, al fine di estenderne l’applicazione con riferimento ai contratti di cui alla Parte III e alla Parte IV del medesimo Codice.
Non bisogna però dimenticare che le attività oggetto di incentivazione ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice interessano anche i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato. Anche per tali tipologie di contratti l’amministrazione aggiudicatrice è chiamata a svolgere le attività di programmazione della spesa, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto, di RUP, di direzione dei lavori e/o di direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo e statico e/o di verifica di conformità, e tali attività possono essere svolte dai dipendenti della stazione appaltante. Sulla base di tali presupposti, non appare giustificata la scelta di riconoscere l’incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti interni dell’amministrazione aggiudicatrice solo per i contratti di appalto e non anche per i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.
Si tenga, altresì, conto che i contratti di cui alla Parte III e alla Parte IV del Codice per la loro particolare natura possono richiedere un impegno dei dipendenti delle stazioni appaltanti anche maggiore di quello richiesto per i contratti di appalto, non solo nella fase di programmazione della procedura e di aggiudicazione della stessa ma anche nella fase di esecuzione del contratto, anche per la durata generalmente lunga della fase di gestione dei servizi”

Recentemente, la Corte dei Conti, sez. Lombardia, delibera n. 173 del 2022, ferma restando la non applicabilità dell’articolo 113 nei casi di affidamento cd .puro, aderendo ad una lettura estensiva ha ritenuto applicabile l’articolo 113 anche per quelle procedure di affidamento diretto cd. mediato e vale a dire per quelli affidamenti diretti preceduti da un confronto comparativo.


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