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La discussa riserva di cui all’articolo 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537: le principali pronunce giurisprudenziali.

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L’articolo 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 afferma che “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.”

Di seguito si riportano le principali pronunce giurisprudenziali:
La Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 21 del 9 gennaio 2014, statuisce che, nel caso di lavori di restauro su un immobile di rilevante interesse culturale (e come tale sottoposto a vincolo di tutela), spetta esclusivamente agli architetti la competenza circa la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in applicazione del R.D. n. 2537 del 1925.
Peraltro, la stessa Sentenza afferma anche il principio per cui “non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo “le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico”, restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la cd. parte tecnica, ossia “le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria (…)” (in tal senso: Cons. Stato, VI, 11 settembre 2006, n. 5239).”
La Sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, n. 3718 del 05.06.2018, ha ritenuto legittimo l’affidamento ad un architetto dell’incarico professionale di direttore dei lavori per dei lavori qualificati come OG 2 – Beni culturali
la Sentenza del T.A.R. Campania – Salerno, n. 149 del 13.01.2015 (non appellata), accoglieva il ricorso di una Società di costruzioni che sosteneva l’illegittimità (per violazione dell’art. 52 del R.D. 2537 del 1925) dell’aggiudicazione di lavori di interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche classificati nella categoria OG 2 – Beni culturali (al 76%), ad una Società che aveva presentato un progetto migliorativo firmato soltanto dall’Ingegnere e non anche da un Architetto.
-la Sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 36 del 2016 (non appellata), riteneva legittimo l’affidamento ad un RTI costituendo tra un Ingegnere (mandatario) e una Società di architettura per la progettazione e direzione lavori per interventi di ripristino di un immobile di interesse culturale interessato da eventi sismici.
Nel caso di specie veniva ribadito il principio per cui “non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’àmbito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la cd. parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria, quali – in particolare – le lavorazioni strutturali ed impiantistiche (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2014 n. 21), se si limitano, ad es., alla messa in sicurezza dell’immobile e alla revisione degli impianti senza intaccare l’aspetto estetico dell’edificio (v. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 29 ottobre 2015 n. 2519).”
-la Sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce del 10.03.2017, n. 411 (non appellata), ha ritenuto illegittimo un avviso di indagine di mercato che richiedeva come requisito (per l’affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la riqualificazione di una via) l’iscrizione all’Albo degli Architetti, in quanto irragionevolmente escludeva dalla possibilità di presentare manifestazione di interesse i soggetti iscritti all’Albo degli Ingegneri.
Nel caso di specie, infatti, un parere del soprintendenza aveva predeterminato in termini di assoluto dettaglio il modo di esercizio dell’opera, i materiali da utilizzare, i recuperi di materiali da effettuare, la modalità di allocazione dei veicoli da ospitare a parcheggio, ecc.
“Orbene, a fronte di un parere avente contenuto così analitico, che definisce in termini di esaustività ogni possibile profilo di tutela degli aspetti culturali dell’opera in progetto, è evidente che l’attività oggetto di gara si risolve in una mera ingegnerizzazione del progetto stesso, con conseguente esclusione di scelte che fuoriescano dalla ordinaria competenza di un ingegnere.”
-La Sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II- quater, n. 7997 del 17.10.2011
(non appellata), respinge il ricorso dell’ordine degli ingegneri con cui veniva impugnato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona con il quale si è stabilito di non esaminare i progetti di restauro di immobili di interesse artistico e storico se non sottoscritti da un architetto.
Questa la massima: “i progetti di intervento sui beni vincolati devono essere sottoscritti da un architetto, potendosi prevedere l’intervento dell’ingegnere soltanto per ciò che concerne la sola parte tecnica, ma con la necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l’architetto e dunque mediante la sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei due professionisti.”
La Sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 1559 del 24.10.2009 (non appellata), accoglie il ricorso promosso dall’Ordine degli architetti di Nuoro col quale si impugnava l’aggiudicazione (per violazione dell’art. 52 del D.M 2537 del 1925) dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza inerente i lavori straordinari riguardanti beni archeologici ambientali da realizzare nel Comune di Nuoro, ad un Ingegnere coadiuvato da un Geologo e da un Archeologo, ossia ad un’equipe totalmente priva della figura professionale dell’architetto.

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